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Regolamento dei Servizi e del Personale

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Allegato al regolamento dei Servizi e del personale ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento medesimo (Approvata dall'Ufficio di Presidenza il 29 gennaio 1992 e resa esecutiva con D.P. n. 2512 del 17 febbraio 1992, comprensiva delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 74 del 6 novembre 1997, resa esecutiva con D.P. n. 652 del 12 novembre 1997, con la deliberazione n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001, con la deliberazione n. 160 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1008 del 19 dicembre 2003, e con la deliberazione n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011).

  • Art. 7

    (Procedure di trasformazione del rapporto)

    1. I dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno possono chiedere la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti di cui all'articolo 2 e sempre che, alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia trascorso un periodo pari ad almeno due anni dalla nomina in ruolo.(5-ter)

    2. La domanda di trasformazione del rapporto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 ottobre di ciascun anno. L'Amministrazione rende pubblico l'elenco dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla presente disposizione. La domanda deve essere presentata per via gerarchica ed accompagnata da una nota del competente consigliere Capo Servizio o Capo Ufficio della Segreteria generale o Titolare di incarico individuale sull'impatto organizzativo della trasformazione del rapporto. (5-quater)

    3. Gli effetti della trasformazione del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento della richiesta e si producono per l'intero anno per cui la richiesta è presentata, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 nonché in caso di maternità e nel caso delle altre cause di interruzione del rapporto di lavoro a tempo parziale previste nell'ordinamento della Camera.

    4. Ai fini dell'accoglimento, nei limiti del contingente di cui al comma 1 dell'articolo 2, delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, valgono nell'ordine i seguenti titoli di ammissione, debitamente documentati, prevalendo a parità di titoli il dipendente con maggiore anzianità di servizio materialmente prestato alla Camera:
    a) essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
    b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18;
    c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
    d) avere figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
    e) avere familiari a carico con età superiore ai 65 anni;
    f) sussistenza di motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione;
    g) avere figli che frequentino la scuola dell'obbligo ed essere l'unico genitore convivente con i figli medesimi (6);
    h) avere figli che frequentino la scuola dell'obbligo ed il coniuge chiamato a prestare servizio, per un periodo superiore a sei mesi nell'anno, all'estero o in altra regione (7).
    I predetti titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale(7-bis).

    4-bis. In casi eccezionali, per comprovate esigenze, l'Amministrazione potrà procedere, anche in corso d'anno, all'accoglimento di domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione ai titoli di cui al precedente comma 4, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti(8).

    5. Ai fini dell'accoglimento, nei limiti del contingente di cui al comma 2 dell'articolo 2, delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, motivate da esigenze personali o familiari, si procede secondo la maggiore anzianità di servizio materialmente prestato alla Camera.

    6. Qualora, in corso d'anno, venga meno il titolo che ha dato luogo alla trasformazione del rapporto, a norma del comma 4, oppure il dipendente che usufruisca di un rapporto a tempo parziale vi abbia rinunciato, il rapporto a tempo parziale si trasforma automaticamente, a partire dal mese successivo, in rapporto a tempo pieno(9).

    Note:
    (5-ter) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.
    (5-quater) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.
    (6) Lettera aggiunta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.
    (7) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.
    (7-bis) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 del 2 marzo 2011, resa esecutiva con D.P. n. 1365 del 2 marzo 2011.
    (8) Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.
    (9) Comma modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 266 del 22 dicembre 2000, resa esecutiva con D.P. n. 1711 del 3 gennaio 2001.